Italia si adegua a norme europee su contrasto specie esotiche invasive

Con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive), che entrerà in vigore il 14 febbraio prossimo, l’Italia ha recepito le norme europee sulle specie esotiche invasive.

Il decreto introduce numerosi divieti per evitare che le specie esotiche più pericolose, contenute in nella lista di specie esotiche di rilevanza unionale, siano introdotte accidentalmente o volontariamente e si diffondano sul nostro territorio. Sono quindi vietati l’introduzione, la detenzione, l’allevamento e la coltivazione, il trasporto, il commercio, il rilascio nell’ambiente naturale, la cessione gratuita.

La lista attualmente comprende 18 vertebrati: 2 pesci, 1 anfibio, 4 uccelli, e 11 mammiferi. Ma è una lista dinamica, che verrà progressivamente integrata.

Ai divieti si può derogare sotto uno stretto regime autorizzativo che è in capo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM); le deroghe sono concesse per ricerca scientifica, conservazione ex situ, uso medico oppure, in casi eccezionali, per motivi di interesse generale imperativo.

Il decreto individua le autorità amministrative competenti nelle azioni di prevenzione, controllo, eradicazione, monitoraggio e sorveglianza previste dal regolamento. Il MATTM è riconosciuto come autorità nazionale di raccordo con la Commissione Europea e di coordinamento fra le pubbliche amministrazioni. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è incaricato del supporto tecnico e scientifico all’attuazione del decreto. Particolare responsabilità è poi assegnata alle Regioni e alle Province Autonome, che sono tenute a monitorare permanentemente il loro territorio per rilevare la presenza e la distribuzione delle specie esotiche invasive e ad attuare interventi di eradicazione rapida o di gestione, “risparmiando agli esemplari oggetto di eradicazione dolore, angoscia, o sofferenze evitabili”. Per tali interventi le autorità territoriali locali (i sindaci) dovranno garantire, ove necessario, l’accesso ai terreni privati.

Un importante passaggio del decreto è l’obbligo che le Regioni, le Province Autonome e le aree protette nazionali, a valle di interventi di eradicazione o gestione di specie esotiche invasive, adottino misure di ripristino degli ecosistemi danneggiati.

Il decreto prevede la definizione di un piano d’azione sui vettori d’ingresso delle specie esotiche invasive, regolamenta la detenzione di tali specie da parte di giardini zoologici, istituti di ricerca scientifica, importatori, rivenditori e anche soggetti privati e definisce e quantifica le sanzioni penali e amministrative. I proprietari di animali tenuti a scopo non commerciale e inclusi nella lista di rilevanza unionale sono autorizzati a detenerli fino alla fine della loro vita naturale purché ne facciano denuncia al MATTM entro 180 giorni.

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